1. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico