Art. 7.
(Riscatti).

      1. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
      2. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico

 

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del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.